La questione di legittimità costituzionale, che nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio risulta sollevata, senza alcun dubbio, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in base al quale il Ministro per i beni culturali, in caso di alienazione di cose di interesse storico-artistico non regolarmente denunciata, può, senza limiti di tempo, avvalendosi della prelazione riservata allo Stato, acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, non può ritenersi proposta "in termini alternativi" tali da renderla inammissibile - come sostenuto dall'Avvocatura di Stato - sol perché nella motivazione del provvedimento di rimessione, in punto di rilevanza, viene prospettata la possibilità, sussistendone i presupposti di fatto, di un duplice esito del giudizio (oltre alla caducazione totale dell'art. 61, secondo comma, della legge n. 1089, anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che la prelazione non possa esercitarsi, in forza del termine stabilito dall'art. 32, primo comma, dopo decorsi i due mesi - da tale norma previsti per il caso in cui la denuncia dell'alienazione sia stata regolarmente effettuata - dalla data in cui l'Amministrazione avesse già acquisito piena conoscenza dei dati dei quali è obbligatoria la denuncia). red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 61 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 31 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico