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[2]Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, puo' disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.
[3]Ove la violazione sia imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
[4]Nel caso in cui il trasgressore non accetti la, determinazione della somma, fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
