Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Senza pregiudizio di quanto e' disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli articoli 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si puo' piu' rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
tolto: Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, puo' disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.
tolto: Ove la violazione sia imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
tolto: Nel caso in cui il trasgressore non accetti la, determinazione della somma, fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art64 · fonte del testo