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[1]Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termino prescritto, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

[2]La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art65 · fonte del testo