Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termino prescritto, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.
tolto: La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art65 · fonte del testo