Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termino prescritto, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

tolto: La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art65 · fonte del testo