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[1]Chiunque s'impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

[2]Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del Codice penale.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 1 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art67 · fonte del testo