Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 1 novembre 1997. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque s'impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.
[2]Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del Codice penale.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 1 novembre 1997
