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[1]Chiunque s'impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

[2]Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47 ((ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario)), sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del Codice penale.

Testo in vigore dal 1 novembre 1997 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 1 novembre 1997. 24 parole aggiunte.

Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47 aggiunto: ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del Codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art67 · fonte del testo