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[1]Chiunque s'impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.
[2]Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47 ((ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario)), sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del Codice penale.
Testo in vigore dal 1 novembre 1997 al 11 gennaio 2000
