Provvedimento abrogato dalla l. 14 febbraio 1990, n.30.
Abrogato dal 23 giugno 1990
Provvedimento abrogato dalla l. 14 febbraio 1990, n.30.
Abrogato dal 23 giugno 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque alla esportazione in paese straniero - sotto la denominazione di cui all'articolo 1 - prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene, di cui agli articoli 8 e 9 sono raddoppiate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1990, N.30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-04;507~art10 · fonte del testo