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In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque alla esportazione in paese straniero - sotto la denominazione di cui all'articolo 1 - prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene, di cui agli articoli 8 e 9 sono raddoppiate.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990
