Provvedimento abrogato dalla l. 14 febbraio 1990, n.30.
Abrogato dal 23 giugno 1990
Provvedimento abrogato dalla l. 14 febbraio 1990, n.30.
Abrogato dal 23 giugno 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque - per quanto attiene alla produzione del prosciutto di San Daniele - impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 5 e' punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 5 e' punito con la multa da lire 80 mila a lire 400 mila. Lo stesso, indipendentemente dalla applicazione di tali pene, puo' essere privato, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata al secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da 1 a 6 mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1990, N.30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-04;507~art11 · fonte del testo