Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Chiunque - per quanto attiene alla produzione del prosciutto di San Daniele - impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 5 e' punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 5 e' punito con la multa da lire 80 mila a lire 400 mila. Lo stesso, indipendentemente dalla applicazione di tali pene, puo' essere privato, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata al secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da 1 a 6 mesi.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-04;507~art11 · fonte del testo