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Chiunque - per quanto attiene alla produzione del prosciutto di San Daniele - impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 5 e' punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 5 e' punito con la multa da lire 80 mila a lire 400 mila. Lo stesso, indipendentemente dalla applicazione di tali pene, puo' essere privato, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata al secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da 1 a 6 mesi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990
