Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, e del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-04;507~art9 · fonte su Normattiva