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Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, e del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 23 giugno 1990
