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Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonche' a quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art8 · fonte su Normattiva