Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 270/1999

    Ha colpito questo articolo
    30 giugno 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 Cost., l'art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. La norma impugnata, infatti, limitandosi a vietare di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto, contiene una formulazione letterale che appare rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza, e rivela, pertanto, aspetti irragionevoli e contrastanti con i valori della protezione della famiglia e della tutela del minore, in relazione ai casi di parto prematuro, nei quali è notoriamente indispensabile che il bambino sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario, mentre la madre, una volta dimessa e pur in astensione obbligatoria dal lavoro, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato nelle strutture ospedaliere, ed è, invece, obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il bambino deve essere assistito a casa. - Cfr. S. nn. 332/1988 e 1/1987, nelle quali la Corte ha osservato che <<l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' previsto dall'art. 4, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, oltre ad essere volto a tutelare la salute della donna, considera e protegge il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono decisive sia per un corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del ruolo della madre>>.

    Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri

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  • Sentenza n. 332/1988

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1988

    L'astensione obbligatoria dal lavoro post partum non e` intesa soltanto a tutelare la salute della madre, ma anche le esigenze di carattere relazionale ed affettivo dell'infante, sicche` l'omessa estensione di tale beneficio alle lavoratrici affidatarie in preadozione, e` irrazionale e lesiva dell'interesse del minore in affidamento, al quale preclude in un momento decisivo per lo sviluppo della sua personalita`, quella assidua "presenza materna (o paterna)" garantita, invece, ai figli iure sanguinis. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 4, comma primo, lett. c), L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.

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  • Sentenza n. 1/1987

    Illegittimità dichiarata
    19 gennaio 1987

    Poiché la figura giuridica del padre lavoratore è contemplata solo dall'art. 7, l. n. 903 del 1977, è rispetto a tale norma che occorre valutare la necessità degli interventi additivi richiesti al fine di assicurare che i benefici previsti per la lavoratrice madre si estendano al padre lavoratore nei casi in cui venga a mancare ogni possibilità di assistenza al figlio neonato da parte della madre; donde l'inammissibilità delle impugnative concernenti le altre norme agli stessi fini denunciate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8, l. 9 dicembre 1977, n. 903, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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