Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La transitorieta` della situazione in cui versa il minore in affidamento provvisorio non attenua ma accresce le esigenze di tutela del minore stesso, e, dunque, non puo` giustificare l'esclusione dell'operativita` di istituti che - consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario - sono volti essenzialmente ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo dell'infante. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - gli artt. 7, comma primo, e 15, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita` spetti altresi`, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.
Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - V. S. n. 332/1988.
Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 7 Tutela delle lavoratrici madri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1972
urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art7 · fonte su Normattiva