Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 37 — Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002. Leggi il testo vigente →
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1997 al 1 febbraio 2002
