Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 37 — Inosservanza dei provvedimenti del Garante
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Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, ((o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),)) e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004
