Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1950 al 25 aprile 1972. Leggi il testo vigente →

In attesa del provvedimento di cui all'art. 2 alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari e' dovuto, in caso di parto, un assegno di maternita' di lire 12.000. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno e' dovuto nella misura di lire 7000. Gli assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 3 novembre 1950 al 25 aprile 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art25 · fonte del testo