Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1972 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
In attesa del provvedimento di cui all'art. 2 alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari e' dovuto, in caso di parto, un assegno di maternita' di lire 12.000. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno e' dovuto nella misura di lire 7000. Gli assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403
8Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ha disposto (con l'art. 25) che dalla data di entrata in vigore del medesimo d.p.r. sono abrogate le disposizioni del titolo III della presente legge per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari.
Testo in vigore dal 25 aprile 1972 al 27 aprile 2001
