Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1972 al 27 aprile 2001. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In attesa del provvedimento di cui all'art. 2 alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari e' dovuto, in caso di parto, un assegno di maternita' di lire 12.000. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno e' dovuto nella misura di lire 7000. Gli assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art25 · fonte del testo