Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 3.900 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.300 milioni, di lire 1.100 milioni e di lire 1.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art6 · fonte su Normattiva