Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 5.600 milioni da iscriversi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.800 milioni, di lire 1.800 milioni e di lire 1.500 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art9 · fonte su Normattiva