Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1978 al 3 settembre 1980. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono ancora applicabili alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalita' della legge stessa. Limitatamente alle nuove imprese che abbiano impostato i propri impianti entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, mantengono validita' le disposizioni agevolative previste dall'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Testo in vigore dal 28 giugno 1978 al 3 settembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-08;306~art5 · fonte su Normattiva