Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1980 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono ancora applicabili alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalita' della legge stessa. Limitatamente alle nuove imprese che abbiano impostato i propri impianti entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, mantengono validita' le disposizioni agevolative previste dall'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1980, n. 438

1

La L. 8 agosto 1980, n. 438, ha disposto (con l'art. 2) che il termine previsto dal secondo comma del presente articolo e' ulteriormente prorogato di tre anni.

Testo in vigore dal 3 settembre 1980 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-08;306~art5 · fonte su Normattiva