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Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprieta' puo' essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati".

Testo in vigore dal 16 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-02;105~art5 · fonte del testo