Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolate, anziche' relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-02;105~art6 · fonte del testo