Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolate, anziche' relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972.

Testo in vigore dal 16 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-02;105~art6 · fonte del testo