Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni cinquantacinque.

Testo vigente dal 9 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;326~art1 · fonte su Normattiva