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La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e al 31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre 1970, n. 802, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1975, per gli stessi fini, esclusi quelli di cui alla lettera c).
Testo in vigore dal 14 marzo 1973 al 7 gennaio 1977
