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La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e al 31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre 1970, n. 802, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1975, per gli stessi fini, esclusi quelli di cui alla lettera c). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 dicembre 1976, n. 847
1La L. 14 dicembre 1976, n. 847 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 1978.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1977 al 22 dicembre 2008
