Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1977 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e al 31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre 1970, n. 802, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1975, per gli stessi fini, esclusi quelli di cui alla lettera c). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 dicembre 1976, n. 847

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La L. 14 dicembre 1976, n. 847 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 1978.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1977 al 22 dicembre 2008

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1973 al 7 gennaio 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 dicembre 1976, n. 847

    La L. 14 dicembre 1976, n. 847 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 1978.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-02-15;25~art1 · fonte del testo