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Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente articolo 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e con legge 21 dicembre 1972, n. 826, in esecuzione degli obblighi e secondo i principi ed i criteri contenuti nei trattati suddetti e nelle relative disposizioni di attuazione adottate dai competenti organi comunitari.

Testo in vigore dal 14 marzo 1973 al 7 gennaio 1977

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