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Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente articolo 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e con legge 21 dicembre 1972, n. 826, in esecuzione degli obblighi e secondo i principi ed i criteri contenuti nei trattati suddetti e nelle relative disposizioni di attuazione adottate dai competenti organi comunitari. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 dicembre 1976, n. 847
1La L. 14 dicembre 1976, n. 847 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 1978.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1977 al 22 dicembre 2008
