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Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, e' prorogato al 31 dicembre 1978. Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1976 al 13 gennaio 1979

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