Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, e' prorogato al 31 dicembre 1978.1 Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1978, n.838

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La L. 21 dicembre 1978, n.838 ha disposto (con l'art. unico) che"Il termine del 31 dicembre 1978 indicato nell'articolo 1, primo e secondo comma, e nell'articolo 2, primo comma, della legge 14 dicembre 1976, n. 847, e' prorogato al 31 dicembre 1981."

Testo in vigore dal 13 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1976 al 13 gennaio 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 dicembre 1978, n.838

    La L. 21 dicembre 1978, n.838 ha disposto (con l'art. unico) che"Il termine del 31 dicembre 1978 indicato nell'articolo 1, primo e secondo comma, e nell'articolo 2, primo comma, della legge 14 dicembre 1976, n. 847, e' prorogato al 31 dicembre 1981."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-12-14;847~art1 · fonte del testo