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Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, e' prorogato al 31 dicembre 1978.1 Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1978, n.838
1La L. 21 dicembre 1978, n.838 ha disposto (con l'art. unico) che"Il termine del 31 dicembre 1978 indicato nell'articolo 1, primo e secondo comma, e nell'articolo 2, primo comma, della legge 14 dicembre 1976, n. 847, e' prorogato al 31 dicembre 1981."
Testo in vigore dal 13 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008
