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La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito della proroga quindicennale concessa con legge 8 gennaio 1952, n. 42, e' ulteriormente prorogata di quindici anni. Restano ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalita', condizioni e prescrizioni regolanti la proroga concessa con la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-02;53~art1 · fonte del testo