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Le utenze non ancora riconosciute, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della detta legge 8 gennaio 1952, n. 42, sono soggette, a norma dell'articolo 38 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento del canone demaniale nelle misure previste dagli articoli 35 e 36 dello stesso testo unico e successive modificazioni. Il canone di cui sopra e' commisurato alle caratteristiche di portata d'acqua derivabile, di potenza nominale media e di superficie irrigata, a seconda del tipo della derivazione, a mente dell'articolo 35 del citato testo unico, quali risultano dalla originaria domanda di riconoscimento o da eventuali successive domande di varianti, salvo conguaglio all'atto della regolarizzazione formale dell'utenza, giusta le norme dello stesso testo unico e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-02;53~art2 · fonte del testo