I benefici previsti dall'art. 27 della legge 8 marzo 1949, n. 75, spettano al committente delle costruzioni navali indicate nell'articolo stesso in quanto ammesse al godimento di essi dal Ministro per la marina mercantile. L'importo complessivo della garanzia sussidiaria dello Stato prevista dal capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75, richiamato dall'art. 64 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' elevato a 68 miliardi di lire.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-02;212~art9 · fonte del testo