IL secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686, e' sostituito dal seguente: "Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni".

Testo vigente dal 22 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;415~art2 · fonte su Normattiva