I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centrosettentrionale, associate all'ISEA. Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 15 milioni se destinati al miglioramento di case di abitazione e di lire 30 milioni se destinati alla costruzione o al miglioramento di attrezzature alberghiere o alla realizzazione di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni. Il tasso da porre a carico dei prestatari non puo' essere superiore al tasso ufficiale di sconto. Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori, abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.

Testo vigente dal 20 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;417~art2 · fonte su Normattiva