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In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili gia' espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sara' pari all'indennita' di espropriazione a suo tempo corrisposta.
Testo in vigore dal 16 marzo 1981 al 17 agosto 1984
