Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1981 al 17 agosto 1984. Leggi il testo vigente →

In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili gia' espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sara' pari all'indennita' di espropriazione a suo tempo corrisposta.

Testo in vigore dal 16 marzo 1981 al 17 agosto 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art20 · fonte su Normattiva