L'articolo 8-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente: "Art. 8-bis. - Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le limitazioni relative alle assunzioni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non si applicano sino alla data del 31 dicembre 1983".

Testo vigente dal 16 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art28 · fonte su Normattiva