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L'importo massimo di lire 10 milioni del contributo per le unita' immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'articolo 4-bis - del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' elevato a lire 15 milioni. Gli importi massimi indicati nel primo comma dell'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono elevati rispettivamente a lire 14 milioni per la ricostruzione e a lire 12 milioni per la riparazione.

Testo in vigore dal 16 marzo 1981 al 17 marzo 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art6 · fonte su Normattiva