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L'importo massimo di lire 10 milioni del contributo per le unita' immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'articolo 4-bis - del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' elevato a lire 15 milioni. Gli importi massimi indicati nel primo comma dell'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono elevati rispettivamente a lire 14 milioni per la ricostruzione e a lire 12 milioni per la riparazione. 1a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 febbraio 1984
1aIl Decreto 20 febbraio 1984 (in G.U. 02/03/1984) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli importi massimi del contributo, di cui all'art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, cosi' come elevati per il secondo semestre 1982 sono, per il primo semestre 1983, ulteriormente incrementati del 7%".
Testo in vigore dal 17 marzo 1984 al 28 marzo 1987
