L'ultimo comma dell'articolo 2-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 2 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' sostituito dal seguente: "La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata alle comunita' montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o ai comuni o consorzi di comuni, che risultino tecnicamente attrezzati e idonei".
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
