Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione dei contributi ai consorzi di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, e' aumentato di lire 3.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 600 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1976.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art8 · fonte su Normattiva