Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1982 al 28 febbraio 1986. Leggi il testo vigente →
Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e' fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, e' fissata nella misura di L. 750 per ogni unita' attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile. 1 Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola. Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione e' obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente. 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 luglio 1981, n.402 convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n.537
1con decorrenza dal 1 gennaio 1981
Il D.L. 29 luglio 1981, n.402 convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n.537 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984."
L. 10 maggio 1982, n.251
2La L. 10 maggio 1982, n.251 ha disposto (con l'art. 13 comma 3) che "Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1 gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 cosi' come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537, verra' aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."
Testo in vigore dal 30 maggio 1982 al 28 febbraio 1986
