Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche

Art. 1 — Revisione prezzi sulla base del programma lavori

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Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, e' allegato al capitolato speciale e ne e' fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma e' facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2.000 milioni di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facolta'. In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma e' presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, e' tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma. Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste. I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 33/1995

    Illegittimità dichiarata
    13 febbraio 1995

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 della legge della regione Puglia 16 maggio 1985 n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della con…

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art1 · fonte su Normattiva