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All'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' aggiunta la seguente lettera: "c) il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14". Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, puo' essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, e' eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma. La pubblicita' delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'albo dell'amministrazione appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'amministrazione. Nel procedere agli inviti l'amministrazione puo' prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara eventualmente inoltrate dalle imprese, avuto riguardo alla pluralita' degli operatori. Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi e' pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 3 novembre 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art10 · fonte del testo