Art. 10 — Modalità per le gare d'appalto
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1984, N. 687)) Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, puo' essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, e' eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1984, N. 687)) Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi e' pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.
Testo in vigore dal 3 novembre 1984 al 13 maggio 2000
