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Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e' sostituito dal seguente: "Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungera' un 10 per cento di beneficio per l'appaltatore". Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000

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urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art14 · fonte su Normattiva